Codice Deontologico


Il Codice Deontologico è strutturato in tre parti.

Le prime due riguardano i "Principi generali" e le "Norme deontologiche fondamentali" quali modello di riferimento etico - professionale.
La terza parte, "Norme specifiche e tecniche", non inclusa nel presente elaborato, rappresenta gli aspetti operativi del codice e tende a regolamentare fenomeni e situazioni specifiche in continua evoluzione e di natura sostanzialmente tecnica; per questo è concepita in modo aperto.
Lo studio e l'elaborazione del testo sono opera della Commissione Nazionale Codice Deontologico.
II presente documento è stato approvato dal Consiglio Nazionale il 15 ottobre 1983



Codice Deontologico
(Approvato dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri nella seduta del 15-10-1983)

STRUTTURA

1 - PRINCIPI GENERALI
I principi generali costituiscono il fondamento del codice di deontologia.

2 - NORME DEONTOLOGICHE FONDAMENTALI
Le norme fondamentali sono i caratteri di base della professione.

NORME DI RIFERIMENTO

 

1 - Principi Generali

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L'etica

è la filosofia che studia la condotta dell'uomo i criteri in base ai quali si valutano i comportamenti e le scelte ovvero la dottrina del dialogo sociale, nel quale si ridefiniscono, in un continuo processo di verifica e di aggiustamento degli individui tra loro ed internamente ad ogni individuo, i valori e le regole cui si richiamano i singoli ed i gruppi.

La deontologia
è l'insieme dei principi, delle regole e delle consuetudini che ogni gruppo professionale si dà e deve osservare ed alle quali deve ispirarsi nell'esercizio della sua professione.

Il ruolo
del professionista é privato nel senso che la fiducia accordatagli coinvolge le sue conoscenze e la sua capacità di giudizio. Il fondamento della sua autonomia, la sua ragione di essere e che egli si consideri depositano di un interesse pubblico.

L'indipendenza
si ispira a questi concetti.

Primo non nuocere
Nessun professionista è in grado di promettere che riuscirà a fare il bene del suo cliente, ma deve sempre tendere a farlo.

La professionalità
consiste nell'utilizzare conoscenze, nell'applicare esperienze, attraverso lo sviluppo continuo, in un processo dinamico, delle capacità di interpretare ruoli e sviluppare comportamenti in situazioni professionali sempre diverse, per il soddisfacimento delle attese di chi utilizza e remunera la prestazione che ne risulta.

La formazione
é un valore etico, dal quale la professionalità non può prescindere; un valore di sviluppo e di progresso individuale e di ogni gruppo professionale; uno strumento indispensabile per l'attività professionale: un processo continuo e permanente.

 

2 - Norme Deontologiche Fondamentali

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2.1 Indipendenza

Il professionista deve esercitare la propria attività in situazioni di autonomia, indipendenza ed obiettività. Mancando tali condizioni o qualora le circostanze possano giustificare un dubbio sulla sua indipendenza deve rinunciare agli incarichi. Il suo atteggiamento deve essere ispirato a neutralità nei confronti del cliente e/o delle situazioni in cui si trova ad operare per evitare discriminazioni e per garantire qualità di servizio uguale per tutti. Le decisioni del professionista devono essere guidate esclusivamente verso l'interesse del cliente.

2.2 Incompatibilità
Il professionista non deve svolgere alcuna attività che sia contraria ai suoi doveri professionali.

2.3 Professionalità e formazione
Il professionista nell'assunzione e nello svolgimento degli incarichi affidatigli deve garantire standard professionali di qualità attraverso un processo continuo e permanente di formazione. Inoltre deve:
- rispettare la professionalità dei colleghi:
- condannare e denunciare all'organo professionale competente chi pratica la professione senza averne competenza e qualifica:
- evitare tutte le condizioni che potrebbero portare all'abbassamento della qualità della prestazione. ivi incluso l'eccessivo lavoro:
- essere consapevole della propria specializzazione e nel contempo, dei suoi limiti:
- affidare i clienti a colleghi con specializzazioni diverse dalle sue.
Il professionista può avvalersi di personale dipendente ed altri specialisti per assisterlo nello svolgimento degli incarichi, ma conserva le responsabilità di tutti i lavori effettuati da questi ultimi.
Egli ha egualmente il dovere:
- quando si avvale di altri professionisti. d'essere particolarmente attento alla loro scelta;
- quando l'incarico sia svolto in concorso tra più professionisti, di definire i compiti e le responsabilità di ciascuno;
- quando deve esprimere un'opinione, di farlo con chiarezza e senza ambiguità.

2.4 Segreto professionale
Il professionista deve rispettare il segreto professionale e non divulgare i fatti o le informazioni dei quali può essere venuto a conoscenza in occasione dell'esercizio della professione.
Non deve fare, né nel proprio interesse, né nell'interesse di terzi, uso di ciò che viene portato a sua conoscenza nel corso della sua attività professionale.
Deve curare che anche i suoi collaboratori rispettino questi doveri.

2.5 Rapporti con i colleghi
Il professionista deve comportarsi in modo da promuovere e mantenere rapporti di lealtà e collaborazione con gli altri professionisti ed in particolare quando é chiamato a sostituire un collega, o quando deve farsi sostituire o collaborare con altri professionisti. Il sentimento di competizione deve essere mantenuto in termini costruttivi.

2.6 Compensi
Il professionista ha diritto ad un compenso in relazione alla sua professionalità e alle responsabilità assunte.
Non può ricevere profitti diversi dall'onorario che gli spetta.

2.7 Pubblicità
Non é consentito al professionista, per evitare il rischio di indurre il pubblico errore, di usare mezzi pubblicitari. Al professionista é consentito l'uso di comunicazioni limitate ad informare il pubblico di un numero circoscritto di fatti, nell'interesse di quest'ultimo. Comunque deve essere rispettato il principio che la forma di tali comunicazioni deve essere compatibile con la dignità della professione.

 

Norme di riferimento

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Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale.
D.P.R. 27-10-1953, n. 1068

Tariffa per le spese, indennità, onorari e competenze spettanti ai Ragionieri professionisti.
D.P.R. 06-03-97. n. 100

Compensi spettanti ai periti e consulenti tecnici per le operazioni eseguite a richiesta dell' Autorità Giudiziaria.
Legge 08-07-1980, n.319 - D.P.R. 14-11-1983, n. 820

Adeguamento compensi consulenti tecnici.
D.P.R. 27-07-1988, n. 352

Il ragioniere e perito commerciale non può esercitare la professione se non e' iscritto all' albo.
Art. 2 D.P.R. 27-10-1953, n. 1068

Quando l'esercizio di un'attività professionale é condizionato alla iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non é iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione.
Art. 2231 Codice Civile

Chiunque abusivamente esercita la professione per la quale é richiesta una speciale abilitazione dello Stato, é punito con reclusione fino a sei mesi o con multa da L.40.000 a L.200.000.
Art. 348 Codice penale

Applicazione degli articoli 351 e 342 del codice di procedura penale e 249 del codice di procedura civile, concernenti il diritto di astenersi dal testimoniare, ai dottori commercialisti, ai ragionieri collegiati e periti commerciali.
Legge 5-12-1987, n. 507